possesso - azioni a difesa del possesso - azioni possessorie - procedimento possessorio - litisconsorzio (integrazione del contraddittorio) – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 1238 del 23/01/2015
Necessario ripristino della situazione di fatto anteriore alla condotta illecita mediante demolizione dell'opera pregiudizievole - Opera in comproprietà o compossesso - Litisconsorzio passivo necessario - Condizioni - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 1238 del 23/01/2015
In tema di tutela possessoria, qualora la reintegrazione o la manutenzione del possesso richieda, per il ripristino dello stato dei luoghi, la demolizione di un'opera in proprietà o possesso di più persone, il comproprietario o compossessore non autore dello spoglio è litisconsorte necessario non solo quando egli, nella disponibilità materiale o solo "in iure" del bene su cui debba incidere l'attività ripristinatoria, abbia manifestato adesione alla condotta già tenuta dall'autore dello spoglio o abbia rifiutato di adoperarsi per l'eliminazione degli effetti dell'illecito, ovvero, al contrario, abbia dichiarato la disponibilità all'attività di ripristino, ma anche nell'ipotesi in cui colui che agisca a tutela del suo possesso ignori la situazione di compossesso o di comproprietà, perché in tutte queste fattispecie anche il compossessore o comproprietario non autore della condotta di spoglio è destinatario del provvedimento di tutela ripristinatoria.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 1238 del 23/01/2015