Possesso - effetti - usucapione - interversione del possesso - decorrenza del termine – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11903 del 09/06/2015
Bene comune - Possesso "ad usucapionem" - Contenuto - Comportamento di dubbia valenza - Comunicazione della volontà di possedere in via esclusiva - Necessità - Fattispecie in tema di bene condominiale. Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - parti comuni dell'edificio - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11903 del 09/06/2015
In tema di comunione, non essendo ipotizzabile un mutamento della detenzione in possesso, né una interversione del possesso nei rapporti tra i comproprietari, ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione è idoneo soltanto un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e, inoltre, denoti inequivocamente l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva, sicché, in presenza di un ragionevole dubbio sul significato dell'atto materiale, il termine per l'usucapione non può cominciare a decorrere ove agli altri partecipanti non sia stata comunicata, anche con modalità non formali, la volontà di possedere in via esclusiva. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito avesse, correttamente, escluso l'avvenuto acquisto per usucapione, da parte di un condomino, della porzione del condotto di scarico della spazzatura adiacente al suo appartamento per non essersi palesata in forme inequivoche per gli altri condomini l'intenzione di possedere attesa l'impossibilità, per loro, di ispezionare il condotto a causa del blocco degli sportelli di accesso - presenti su tutti i ballatoi - dovuto a ragioni pratiche e di sicurezza).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11903 del 09/06/2015