possesso - azioni a difesa del possesso - azioni possessorie - procedimento possessorio - fasi del giudizio - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23619 del 06/11/2006
Duplicità di fasi - Rispettive caratteristiche - Prima fase - Sommarietà - Conclusione con ordinanza - Seconda fase - Pienezza di cognizione sul merito possessorio - Conclusione con sentenza - Ordinanza di chiusura della fase sommaria senza fissazione dell'udienza per la trattazione della causa di merito - Natura sostanziale di sentenza - Applicabilità. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23619 del 06/11/2006
Le modifiche introdotte dalla legge 26 novembre 1990 n. 353 non hanno inciso sulla struttura unitaria del procedimento possessorio che resta caratterizzato da una duplice fase, la prima a cognizione sommaria, limitata all'emanazione dei provvedimenti immediati, che si conclude con ordinanza impugnabile mediante reclamo e che deve contenere la fissazione dell'udienza di trattazione ex articolo 183 cod. proc.civ. del giudizio di merito; la seconda, a cognizione piena, che si conclude con sentenza soggetta ai mezzi ordinari di impugnazione. Ha pertanto natura sostanziale di sentenza, come tale impugnabile con mezzo ordinario dell'appello, il provvedimento con cui, indipendentemente dalla definizione datale dal giudice, si respinga o accolga l'istanza a tutela del possesso, senza rimettere le parti per la trattazione della causa di merito e provvedendo al regolamento delle spese.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23619 del 06/11/2006