Connessione impropria - Sussistenza - Vincolo di subordinazione o di garanzia o di pregiudizialità - Esclusione - Conseguenze - Sospensione del giudizio possessorio sino all'esito del giudizio petitorio - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19384 del 08/09/2009
In tema di azioni a difesa del possesso, tra causa possessoria e causa petitoria sussiste una forma di connessione impropria, non essendo ravvisabile un vincolo di subordinazione o di garanzia o di pregiudizialità, ne consegue che non va disposta la sospensione del giudizio possessorio in attesa dell'esito definitivo del giudizio petitorio, posto, altresì che la sentenza definitiva che decide la controversia petitoria, escludendo definitivamente la sussistenza del diritto, impone di negare al possesso la protezione giuridica.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19384 del 08/09/2009