Possesso telefono cellulare - Misure di prevenzione
Possesso telefono cellulare - Misure di prevenzione - Delitto di cui all'art. 4, Commi 4 e 5, L. N. 1423/1956 22 Ottobre 2009 - Integra il delitto di cui all’art. 4, commi 4 e 5, l. n. 1423 del 1956 la condotta del condannato con sentenza definitiva per delitti non colposi che, raggiunto dall’ordine dal Questore di non possedere o utilizzare apparati di comunicazione radiotrasmittente, porti con sé un telefono cellulare. Corte di Cassazione n. 38514 del 1° ottobre 2009
Possesso telefono cellulare - Misure di prevenzione – Delitto di cui all'art.. 4, COMMI 4 E 5, L. N. 1423/1956
Integra il delitto di cui all’art. 4, commi 4 e 5, l. n. 1423 del 1956 la condotta del condannato con sentenza definitiva per delitti non colposi che, raggiunto dall’ordine dal Questore di non possedere o utilizzare apparati di comunicazione radiotrasmittente, porti con sé un telefono cellulare. Corte di cassazione Sentenza n. 38514 del 1° settembre 2009 - depositata il 1° ottobre 2009
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