possesso - azioni a difesa del possesso - reintegrazione da spoglio - legittimazione - attiva - detentore - convivente "more uxorio"
Detenzione della casa di abitazione comune in propietà dell'altro convivente - Qualificazione - Conseguenza - Legittimazione ad agire per spoglio nei confronti del "partner" - Sussistenza. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 7214 del 21/03/2013
La convivenza "more uxorio", quale formazione sociale che dà vita ad un autentico consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità, tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare. Ne consegue che l'estromissione violenta o clandestina dall'unità abitativa, compiuta dal convivente proprietario in danno del convivente non proprietario, legittima quest'ultimo alla tutela possessoria, consentendogli di esperire l'azione di spoglio.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 7214 del 21/03/2013