Luci - Tutela possessoria - Ammissibilità - Condizioni - Limiti - Diritto del vicino di chiudere le aperture lucifere - Conseguente esaurimento della tutela possessoria. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 13618 del 30/05/2013
La tutela possessoria delle luci è consentita, oltre che nel caso di servitù di luce, anche allorché le aperture siano state eseguite e mantenute "iure proprietatis", costituendo l'apertura di luce sul confine manifestazione di una facoltà rientrante nel contenuto del diritto di proprietà e del possesso, salvo che il vicino costruisca in appoggio o in aderenza a norma dell'art. 904 cod. civ., ipotesi nella quale viene meno la tutela della luce sia in sede petitoria, sia in quella possessoria.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 13618 del 30/05/2013