Titolo nominativo azionario - possesso di buona fede - requisiti.
Per la intima compenetrazione che sussiste tra esistenza formale del negozio traslativo e buona fede del possessore di un titolo di credito nominativo azionario, il possesso di buona fede, in quanto si risolve nella ignoranza di ledere l'altrui diritto, deve sussistere, ai fini dell'usucapione abbreviata decennale, sia in ordine alla idoneità del negozio traslativo apparente a trasferire il diritto cartolare, sia relativamente ai requisiti formali che sono necessari ad legitimationem, onde, di regola, il titolo nominativo azionario deve essere inizialmente già posseduto con la doppia intestazione formale (sul titolo e sul registro dell'emittente) richiesta dall'art. 2022, secondo comma, cod. civ.).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2103 del 06/04/1982