Possesso - buona o mala fede - ignoranza di ledere l'altrui diritto - successiva conoscenza – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3281 del 18/05/1981
Alienazione di una cosa ricevuta in buona fede effettuata dopo la conoscenza dell'obbligo di restituzione - alienazione di una cosa ricevuta in mala fede - equiparazione - conseguenze - obbligo di restituzione - oggetto - corrispettivo dell'alienazione - esclusione - valore del bene alienato - rilevanza - divieto del giudice di liquidare un importo maggiore di quello domandato - sussistenza - richiesta della differenza tra l'importo indicato dall'attore ed il maggior valore del bene - inclusione nella domanda degli interessi - inammissibilita.
Nel caso di indebita ricezione di una cosa, l'alienazione del bene ricevuto in buona fede effettuata dopo la conoscenza dell'Obbligo di restituirlo e giuridicamente equiparata all'alienazione della cosa ricevuta in mala fede, con la conseguenza che in entrambi i casi l'alienante e obbligato a restituire non il corrispettivo della alienazione - come nell'ipotesi di alienazione di cose, ricevute in buona fede, effettuata prima di conoscere l'Obbligo della restituzione - bensi il valore del bene alienato, fatto sempre salvo, peraltro, nonostante trattisi di debito di valore, il divieto per il giudice del merito - al momento della decisione (anche di appello) - di liquidarne l'importo in una cifra superiore a quella espressamente domandata; ne la richiesta della differenza tra lo importo indicato dall'attore e il maggior valore del bene puo ritenersi compresa nella domanda degli interessi, giacche questi, spettando sul valore da attribuire, non ne costituiscono una componente, ma si aggiungono ad esso.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3281 del 18/05/1981