Possesso - effetti - usucapione - interversione del possesso – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6123 del 05/03/2020 (Rv. 657277 - 01)
Prova dell'usucapione - Coltivazione del fondo - Sufficienza - Esclusione - Fondamento - Apprezzamento del giudice di merito - Necessità - Oggetto.
Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus"; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6123 del 05/03/2020 (Rv. 657277 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1158, Cod_Civ_art_2697