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Possesso usucapione – Cass. n. 13156/2020

Possesso - effetti - usucapione – Presunzione di possesso intermedio - Difetto di continuità risultante "ex actis" - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza - Fondamento.

Ove il difetto della continuità del possesso risulti "ex actis" dalla produzione della parte che quella continuità invochi, il giudice, anche se l'interruzione non sia stata dedotta dalla controparte e pur in contumacia della stessa, deve rigettare la domanda o l'eccezione, giacché, in tal caso, non giudica "ultrapetita" in violazione dell'art. 112 c.p.c., rilevando un fatto che avrebbe dovuto essere eccepito ad iniziativa della controparte, bensì si limita a constatare il difetto, risultante dagli atti del giudizio fornitigli dalla parte interessata, di una delle condizioni necessarie all'accoglimento della domanda o dell'eccezione.

Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 13156 del 30/06/2020 (Rv. 658421 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1140, Cod_Civ_art_1142, Cod_Civ_art_1158, Cod_Proc_Civ_art_112

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cassazione

13156

2020