Possesso - azioni a difesa del possesso - azioni possessorie (nozione, differenza con le azioni di nunciazione, distinzioni) - giudizio possessorio e petitorio (rapporto) - divieto di cumulo - limiti temporali - Azione petitoria del convenuto nel corso del giudizio possessorio - Condizioni di proponibilità - Reintegrazione del possesso attuata spontaneamente dal convenuto - Sufficienza.
Le condizioni che, ai sensi dell'art. 705 c. p.c., consentono al convenuto in giudizio possessorio di instaurare giudizio petitorio, (costituite dalla definizione del giudizio con sentenza non più soggetta ad impugnazione e o all’esecuzione della relativa decisione), possono trovare l'equipollente solo nell'ipotesi in cui vi sia stata una sostanziale cessazione del giudizio possessorio per aver il convenuto spontaneamente reintegrato la controparte nell'esercizio del possesso.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20324 del 16/07/2021 (Rv. 662017 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_705
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Cassazione
20324
2021