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Interruzione del possesso "ad usucapionem" – Cass. n. 35932/2021

Possesso - azioni a difesa del possesso - azioni possessorie (nozione, differenza con le azioni di nunciazione, distinzioni) - termine utile - Interruzione del possesso "ad usucapionem" - Esclusione ex art. 1167, comma 2, c.c. - Portata generale - Sussistenza - Conseguenze - Applicabilità alle azioni possessorie.

 

Il principio fissato dall'art. 1167, comma 2, c.c. per il quale l'interruzione dell'usucapione si ha per non avvenuta ove, entro l'anno dalla privazione del possesso, sia stata proposta l'azione diretta a recuperarlo e questa sia stata, anche in epoca successiva, accolta, non è limitato al campo della usucapione, ma costituisce applicazione particolare di un principio di carattere generale per cui, alle indicate condizioni, gli effetti della privazione del possesso vengono retroattivamnte rimossi, come confermato dagli artt. 1168 e 1170 c.c., che fissano in un anno il termine di decadenza per l'esercizio dell'azione di spoglio.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 35932 del 22/11/2021 (Rv. 662973 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1170, Cod_Civ_art_1167, Cod_Civ_art_1168

 

Corte

Cassazione

35932

2021