Trattative per l'amichevole composizione della controversia - Effetto interruttivo della prescrizione - Idoneità - Condizioni. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18879 del 24/09/2015
Le trattative di amichevole composizione possono comportare l'interruzione della prescrizione, ex art. 2944 c.c., quando dal comportamento di una delle parti risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito e la transazione sia mancata solo per questioni attinenti alla liquidazione, ma non anche all'esistenza, del diritto, sicché, "a fortiori", l'effetto interruttivo si realizza quando le trattative abbiano avuto ad oggetto esclusivamente la liquidazione del "quantum" e si siano svolte in circostanze e con modalità tali da implicare l'ammissione del diritto stesso.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18879 del 24/09/2015