Idoneità dell'atto ad avere efficacia interruttiva - Condizioni - Esplicitazione di una precisa pretesa o intimazione di pagamento - Necessità - Contenuto. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17123 del 25/08/2015
In tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17123 del 25/08/2015