Prescrizione civile - interruzione - atti interruttivi - riconoscimento del diritto – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19529 del 30/09/2015
Atto di riconoscimento proveniente da un terzo - Idoneità ad interrompere la prescrizione - Condizioni - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19529 del 30/09/2015
Il riconoscimento del diritto, è idoneo ad interrompere la prescrizione a norma dell'art. 2944 c.c., purché provenga da colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere, ossia dal soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto ovvero dal terzo che, autorizzato dal primo, risulti abilitato ad agire in suo nome o per suo conto. (Nella specie, la S.C. ha affermato che il conferimento ad un legale del mandato ad inviare, in nome e per conto del mandante, una lettera contenente una proposta transattiva, costituisse condizione sufficiente per ritenere sussistenti, in capo al professionista, i poteri dispositivi del rapporto sostanziale oggetto della proposta stessa, così da attribuire alla missiva valore di riconoscimento del diritto e, quindi, di atto interruttivo della prescrizione).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19529 del 30/09/2015