Prescrizione civile - interruzione - atti interruttivi Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 121 del 08/01/2016
Transazione - Atto stragiudiziale enunciante l'intenzione di impugnare la transazione ex art. 428 c.c. - Idoneità ad interrompere la prescrizione - Esclusione - Necessità della domanda giudiziale - Ragioni - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 121 del 08/01/2016
Il diritto potestativo dell'incapace di intendere e di volere di impugnare il negozio o l'atto compiuto nella condizione di transitoria incapacità può essere esercitato con l'azione giudiziale di annullamento del negozio, ai sensi dell'art. 428 c.c., ma non è suscettibile di esercizio mediante un atto stragiudiziale di costituzione in mora, consistendo nella soggezione della controparte all'altrui impugnativa e non in un obbligo di prestazione cui la controparte deve adempiere. Ne consegue che la costituzione in mora con atto stragiudiziale è inidonea ad interrompere il termine quinquennale per l'azione ex art. 428 c.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto inidonea ad assumere la qualità di atto interruttivo della prescrizione dell'azione di annullamento di una transazione, ex art. 428 c.c., una lettera contenente una richiesta risarcitoria ulteriore rispetto a quanto già risarcito in virtù della detta transazione).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 121 del 08/01/2016