Prescrizione civile - decorrenza – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10828 del 26/05/2015
Impedimenti soggettivi e ostacoli di fatto - Idoneità ad impedire la decorrenza della prescrizione - Esclusione - Limiti - Ritardo indotto dalla necessità di un accertamento giudiziale - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie in tema di disconoscimento di rapporto di lavoro subordinato e restituzione dei contributi. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10828 del 26/05/2015
L'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva fatto decorrere la prescrizione decennale del diritto alla restituzione dei contributi versati indebitamente dalla data del provvedimento con cui l'INPS aveva annullato la posizione assicurativa del lavoratore, anziché da quelle di ciascuno dei diversi versamenti contributivi, assegnando rilievo, quale impedimento di diritto invece che di fatto, alla mancata consapevolezza della natura subordinata o meno del rapporto di lavoro).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10828 del 26/05/2015