Lettera raccomandata di costituzione in mora - Produzione in giudizio di copia della lettera e dell'avviso di ricevimento - Presunzione di coincidenza tra la missiva ricevuta e quella prodotta - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10630 del 22/05/2015
Ai fini dell'interruzione della prescrizione, la produzione in giudizio di copia della lettera di costituzione in mora unitamente all'avviso di ricevimento "ex adverso" della relativa raccomandata implica una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte, salva la prova, a carico del destinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10630 del 22/05/2015