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Prescrizione - civile - Diritti soggettivi - Diritti disponibili

Impegno a trasferire la proprietà di un terreno alla P.A. - Diritto all'esecuzione in forma specifica - Indisponibilità e imprescrittibilità - Esclusione - Fondamento - Collegamento con un accordo ex art. 8 della legge n. 765 del 1967 - Rilevanza - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2835 del 06/02/2013

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2835 del 06/02/2013

 

Nel caso di inadempimento da parte di un privato all'impegno assunto con un comune a trasferire la proprietà di un terreno, seppur collegato (e nella specie posteriore) all'accordo corrispondente allo schema procedimentale contemplato dall'art. 8 della legge n. 765 del 1967 parzialmente sostitutivo dell'art. 28 della legge n. 1150 del 1942, avente ad oggetto il rilascio di una o più licenze edilizie subordinate all'impegno di attuare le opere di urbanizzazione, il diritto del comune di avvalersi della tutela dell'esecuzione del contratto in forma specifica, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., non è indisponibile e, quindi, è soggetto a prescrizione; non basta, infatti, ad integrare l'indisponibilità - cui fa riferimento l'art. 2934, secondo comma, cod. civ. - l'esistenza di una finalità di pubblico interesse, il cui perseguimento non si sottrae, in via di principio, agli effetti del trascorrere del tempo, nemmeno quando si sia in presenza di atti autoritativi della P.A., dovendosi, comunque, avere riguardo al contenuto oggettivo del diritto della cui prescrizione si discute, non già alla natura ed alla causa degli atti negoziali dai quali quel diritto trae origine.