Prescrizione civile - termine - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23813 del 21/12/2012
Mancata o tardiva riassunzione del giudizio di rinvio - Domanda di risarcimento del danno - Cassazione della sola parte della sentenza concernente il calcolo di interessi e rivalutazione e rigetto del motivo relativo all' "an" - Giudicato sulla spettanza degli accessori risarcitori - Conseguenze - Prescrizione - Decorrenza - Dal passaggio in giudicato della sentenza sull' "an debeatur" - Configurabilità - Sussistenza.
Nel caso di estinzione del giudizio di rinvio per mancata o tardiva riassunzione, ove si sia formato il giudicato di merito, in ordine all' "an debeatur", sulla domanda di condanna al risarcimento dei danni, quale conseguenza, nella specie, del rigetto del motivo di ricorso per cassazione riguardante la spettanza di interessi e rivalutazione e dell'accoglimento della sola censura riguardante il calcolo degli stessi, rimane fermo l'effetto interruttivo della prescrizione del credito del danneggiato e la stessa, ai sensi dell'art. 2943, secondo comma, cod. civ., decorre soltanto dal momento del passaggio in giudicato della sentenza contenente l'accertamento dell'obbligo risarcitorio.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23813 del 21/12/2012