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Prescrizione civile - interruzione - atti interruttivi - citazione o domanda giudiziale – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8720 del 13/04/2010

Effetto permanente - Limiti - Estinzione del processo - Conseguenze - Nuova decorrenza della prescrizione dalla data della domanda - Necessità.

L'estinzione del processo (sia o meno dichiarata dal giudice) elimina l'effetto permanente dell'interruzione della prescrizione prodotto dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2945, comma 2, cod. civ., ma non incide sull'effetto interruttivo istantaneo della medesima, con la conseguenza che la prescrizione ricomincia a decorrere dalla data di detta domanda.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8720 del 13/04/2010