Prescrizione - Interruzione - Effetti e durata - Estinzione del processo - Effetto interruttivo provocato dalla domanda giudiziale - Persistenza - Estinzione del processo in sede di giudizio di rinvio - Estensione dei medesimi principi.
L'estinzione del processo comporta, ai sensi dell'art. 2945, terzo comma, cod. civ., il permanere dell'effetto interruttivo della prescrizione provocato dalla domanda giudiziale, dalla quale comincia a decorrere il nuovo periodo di prescrizione, restando escluso l'effetto permanente dell'interruzione previsto dal secondo comma dello stesso articolo; tale principio vale anche nel caso di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 393 cod. proc. civ., per mancata riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5570 del 08/03/2010