Eccezione di prescrizione - Rilievo di parte entro il termine assegnato ai sensi dell'art. 180, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo "ratione temporis" applicabile - Necessità.
Non essendo la prescrizione rilevabile di ufficio, la relativa eccezione deve essere sollevata con la comparsa di costituzione e risposta o, comunque, entro il termine assegnato ai sensi dell'art. 180, comma secondo, cod. proc. civ., nel testo di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, vigente fino al 1° marzo 2006 ed applicabile "ratione temporis".
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20147 del 03/09/2013