prescrizione civile - interruzione - atti interruttivi - citazione o domanda giudiziale - requisiti
Inerenza al riconoscimento ed alla tutela del diritto oggetto dell'eccezione di prescrizione - Necessità - Fattispecie in tema di domanda di conguaglio delle indennità di espropriazione e di occupazione - Precedente atto giudiziale di opposizione alla stima dell'indennità predette - Idoneità interruttiva - Configurabilità - Limiti.Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 14427 del 07/06/2013
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 14427 del 07/06/2013
La proposizione di una domanda giudiziale ha effetto interruttivo della prescrizione, protraentesi fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisca il giudizio decidendo il merito o eventuali questioni processuali di carattere pregiudiziale, con riguardo a tutti i diritti da essa coinvolti o che si ricolleghino, con stretto nesso di causalità, al rapporto cui essa inerisce, sicché una siffatta efficacia, relativamente al termine decennale di prescrizione afferente il conguaglio della indennità di espropriazione e di occupazione giudizialmente invocato, può essere attribuita alla precedente domanda di opposizione alla stima solo in presenza di una correlazione sostanziale o processuale tra le decisioni che abbiano definito i rispettivi giudizi. (Nella specie la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha escluso una tale correlazione avendo il giudizio di opposizione alla stima riguardato, originariamente, indennità relative a porzioni di terreno diverse da quella per la quale era stato successivamente richiesto il suddetto conguaglio, ed essendo, altresì, rimasto incensurato il diniego di valenza interruttiva della prescrizione attribuito alla statuizione di inammissibilità concernente la domanda tardivamente ivi formulata anche con riguardo a quest'ultima).