Skip to main content

prescrizione civile - interruzione - atti interruttivi

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15762 del 24/06/2013. Lettera raccomandata - Ricevuta di spedizione - Presunzione del suo arrivo a destinazione - Sussistenza - Conseguenze - Contenuto della raccomandata - Presunzione a favore del mittente. 


L'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale, si presume giunto a destinazione - sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento - e spetta al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non contiene alcuna lettera al suo interno, ovvero contiene una lettera di contenuto diverso da quello indicato dal mittente.


Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15762 del 24/06/2013