prescrizione civile - termine - prescrizioni brevi - risarcimento del danno - fatto dannoso costituente reato - corte di cassazione, sez. 3, sentenza n. 11775 del 15/05/2013
Estinzione del reato o sopravvenienza di sentenza irrevocabile nel giudizio penale - Diritto al risarcimento - Termine prescrizionale applicabile e decorrenza - Ambito di applicazione. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11775 del 15/05/2013
L'art. 2947, terzo comma, seconda parte, cod. civ., il quale, in ipotesi di fatto dannoso considerato dalla legge come reato, stabilisce che, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione, od è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento si prescrive nei termini indicati dai primi due commi (cinque anni e due anni) con decorso dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, si riferisce, alla stregua della sua formulazione letterale e collocazione nel complessivo contesto di detto terzo comma, nonché della finalità di tutelare l'affidamento del danneggiato circa la conservazione dell'azione civile negli stessi termini utili per l'esercizio della pretesa punitiva dello Stato, alla sola ipotesi in cui per il reato sia stabilita una prescrizione più lunga di quella del diritto al risarcimento. Pertanto, qualora la prescrizione del reato sia uguale o più breve di quella fissata per il diritto al risarcimento, resta inoperante la norma indicata, ed il diritto medesimo è soggetto alla prescrizione fissata dai primi due commi dell'art. 2947 cod. civ., con decorrenza dal giorno del fatto.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11775 del 15/05/2013