Prescrizione civile - interruzione - atti interruttivi – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19143 del 01/08/2017
Verbale di accertamento - Consegna all'ufficiale giudiziario per la notifica - Effetto interruttivo del termine di prescrizione previsto dall'art. 28 della l. n. 689 del 1981 - Esclusione - Fondamento.
In tema di sanzioni amministrative, la consegna del verbale di accertamento all'ufficiale giudiziario per la notifica non è idonea ad interrompere il decorso del termine di prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione previsto dall'art. 28 della l. n. 689 del 1981, in quanto la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi, solo ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale e, dunque, relativamente all'interruzione del termine di prescrizione, attraverso l’introduzione di un giudizio, ipotesi non ricorrente con riferimento all’interruzione del termine di prescrizione della pretesa sanzionatoria dell’amministrazione, essendo a tal fine sufficiente la notifica, al trasgressore, del processo verbale di accertamento.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19143 del 01/08/2017