Vizi della cosa venduta - Atto stragiudiziale enunciante la volontà dell'acquirente di esercitare l'azione di risoluzione - Idoneità ad interrompere la prescrizione - Esclusione - Necessità della domanda giudiziale - Fondamento.
In tema di esercizio di diritti potestativi, quale l'esperimento dell'azione di risoluzione di un contratto di compravendita per vizi della cosa venduta, l'effetto interruttivo della prescrizione consegue unicamente alla proposizione della relativa domanda giudiziale, risultando inidoneo all'uopo qualsiasi atto stragiudiziale di costituzione in mora.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20705 del 04/09/2017