Prescrizione civile - Interruzione - Atti interruttivi - Citazione o domanda giudiziale - Contratto concluso dall'interdicendo – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3589 del 25/03/1993
Annullamento per incapacità naturale - Domanda proposta dal tutore provvisorio in assenza dell'autorizzazione ex art. 374 cod. civ. - Interruzione della prescrizione - Configurabilità - Estinzione del processo - Ininfluenza.
La domanda di annullamento per incapacità naturale ex art. 428 cod. civ. del contratto concluso dall'interdicendo, proposta dal tutore provvisorio in assenza dell'autorizzazione prescritta dall'art. 374 cod. civ., ha effetto interruttivo della prescrizione a norma dell'art. 2943 cod. civ., integrando la mancanza di autorizzazione la mera inefficacia della costituzione in giudizio che può essere sanata "ex tunc" a norma dell'art. 182 cod. proc. civ. e che, comunque, può essere fatta valere soltanto nell'interesse della parte tutelata e non a suo danno. L'anzidetto effetto interruttivo rimane fermo anche in caso di estinzione del processo ai sensi dell'art. 2945 comma terzo cod. civ..
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3589 del 25/03/1993