Eredità giacente - Inserimento da parte del curatore di un credito nel passivo della successione - Riconoscimento del debito - Configurabilità - Esclusione.
L'inserimento di un credito nel passivo della successione da parte del curatore dell'eredità giacente nominato ai sensi dell'art. 528 cod. civ., non ha il contenuto e gli effetti del riconoscimento del debito e non ne interrompe, quindi, la relativa prescrizione sia perché, avendo solo funzione meramente ricognitiva dello stato della curatela, il predetto atto non può concretarsi in un atto di volontà diretto al riconoscimento del debito, sia perché il curatore non è rappresentante in senso proprio dell'erede e non ha poteri dispositivi dei diritti di questo.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7898 del 28/09/1994