Assicurazione contro gli infortuni - Postumi di invalidità permanente - Diritto all'indennizzo - Momento costitutivo - Prescrizione - Decorrenza - Oneri probatori a carico dell'assicuratore.
In tema di assicurazione contro gli infortuni, dal quale derivino postumi di invalidità di carattere permanente, il termine di prescrizione del diritto all'indennizzo decorre ex art. 2952, comma 2, c.c. dal verificarsi dell'evento lesivo previsto dalla polizza e, dunque, dal momento in cui emerga lo stato di invalidità permanente coperto dalla stessa, sicché l'assicuratore che intenda opporre la prescrizione del diritto fatto valere dall'assicurato ha l'onere di provare non già la data di verificazione del sinistro, ma quella nella quale si è manifestato lo stato di invalidità conseguente allo stesso.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8973 del 15/05/2020 (Rv. 657936 - 04)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1882, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2952