Assicurazione per la responsabilità civile - Diritto dell'assicurato all'indennizzo assicurativo - Prescrizione breve - Decorrenza - Dalla domanda di accertamento tecnico preventivo - Esclusione.
In tema di assicurazione per la responsabilità civile, il termine di prescrizione breve di cui all'art. 2952, comma 2, c.c. decorre dal giorno in cui il terzo ha promosso l'azione risarcitoria nei confronti dell'assicurato e non dalla precedente domanda di accertamento tecnico preventivo.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 11581 del 15/06/2020 (Rv. 658054 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2952
CORTE
CASSAZIONE
11581
2020