Idoneità dell'atto ad avere efficacia interruttiva – Cass. n. 15140/2021
Prescrizione civile - interruzione - atti interruttivi - Idoneità dell'atto ad avere efficacia interruttiva - Condizioni - Chiara indicazione del soggetto obbligato - Esplicitazione di una precisa pretesa o intimazione di pagamento - Necessità - Ricorrenza - Apprezzamento rimesso al giudice di merito - Fattispecie.
AL fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo). La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti - il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti - è rimesso all'accertamento di fatto del giudice di merito ed è, pertanto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva riconosciuto efficacia interruttiva a due raccomandate inviate dal creditore e contenenti l'invito al debitore ad adempiere, cui questi aveva risposto riconoscendo la legittimità dell'altrui pretesa, manifestando, altresì, la propria volontà di pronto adempimento).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 15140 del 31/05/2021 (Rv. 661357 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1219, Cod_Civ_art_2934, Cod_Civ_art_2943