Prova del mancato soddisfacimento del credito – Cass. n. 17071/2021
Prescrizione civile - termine - prescrizioni presuntive - Ripartizione dell'onere probatorio tra debitore e creditore - Prova del mancato soddisfacimento del credito - Modalità - Fattispecie.
In tema di prescrizioni presuntive, mentre il debitore eccipiente è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito e può fornire tale prova solo deferendo il giuramento decisorio o avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dal debitore, che l'obbligazione non è stata estinta. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità il motivo di ricorso contro la dichiarazione di prescrizione di un credito professionale, non avendo il ricorrente dedotto di avere deferito giuramento decisorio o dimostrato l'interruzione della prescrizione e neppure che la controparte aveva ammesso la mancata estinzione del debito).
Corte Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17071 del 16/06/2021 (Rv. 661907 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2959, Cod_Civ_art_2960, Cod_Civ_art_2954, Cod_Civ_art_2955, Cod_Civ_art_2956, Cod_Civ_art_2736