Prescrizione civile - interruzione - atti interruttivi - in genere - Atto interruttivo della prescrizione - Requisiti - Richiesta o intimazione - Costituzione in mora - Nozione - Fattispecie.
L'atto di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante.(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva escluso l'effetto interruttivo della prescrizione di un atto volto ad invitare la controparte ad un incontro per la quantificazione dei danni subiti, con riserva di adire l'organo giudiziario competente in caso di esito negativo dell'incontro o di rifiuto a conciliare.)
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 24913 del 18/08/2022 (Rv. 665583 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2943, Cod_Civ_art_1219
Corte
Cassazione
24913
2022