Prescrizione civile - termine - Modifica della disciplina normativa - Prolungamento o abbreviazione - Applicabilità al termine già iniziato a decorrere - Differenze - Fondamento.
La legge che modifica il termine di prescrizione di un diritto, in assenza di apposita disciplina transitoria, è applicabile anche ai diritti già sorti al momento della sua entrata in vigore (e non ancora estinti) ove preveda un termine più lungo del precedente e non anche se ne introduca uno più breve, tenuto conto che il principio di irretroattività non osta all'applicazione della legge sopravvenuta ai rapporti sorti anteriormente che non abbiano ancora esaurito i loro effetti, ma soltanto all'elisione degli effetti già verificatisi o in corso di verificazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 27015 del 14/09/2022 (Rv. 665928 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2946
Corte
Cassazione
27015
2022