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Concordato preventivo – Cass. n. 35960/2022

Prescrizione civile - decorrenza - Concordato preventivo - Omologazione - Crediti anteriori - Inesigibilità - Effetti - Decorrenza della prescrizione.

 

In tema di concordato preventivo, poiché secondo l'art. 184, comma 1, L. fall. il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura, in base all'originaria versione della norma, e a quelli anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso ex art. 161 L. fall., in base al testo della disposizione risultante dal D.L. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 134/2012, deve ritenersi che, avendo riguardo alle due discipline applicabili ratione temporis, la prescrizione del credito che risulti essere anteriore al detto decreto e, rispettivamente, alla detta pubblicazione, non decorra fintanto che, divenuto definitivo il decreto di omologazione del concordato, la condizione di temporanea inesigibilità del medesimo venga meno: il che accade, in caso di completamento della fase esecutiva del concordato, con la predisposizione, da parte del liquidatore, del riparto che contempli tale credito.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 35960 del 07/12/2022 (Rv. 666247 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2935

 

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Cassazione

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2022