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Diritto al pagamento della somma mutuata – Cass. n. 4232/2023

Prescrizione civile - decorrenza - mutuo - estinzione - restituzione della cosa - in genere - Diritto al pagamento della somma mutuata - Prescrizione - Decorrenza - Scadenza dell'ultima rata - Fondamento - Interessi - Prescrizione breve quinquennale - Applicabilità - Esclusione.

 

Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c..

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4232 del 10/02/2023 (Rv. 666773 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1813, Cod_Civ_art_1816, Cod_Civ_art_2934, Cod_Civ_art_2948, Cod_Civ_art_2935

 

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Cassazione

4232

2023