Prescrizione civile - interruzione - atti interruttivi - citazione o domanda giudiziale - assistenza e beneficenza pubblica - prestazioni assistenziali - in genere - Danni da emotrasfusione - Credito risarcitorio - Prescrizione - Presentazione della domanda di indennizzo ex l. n. 210 del 1992 - Effetto interruttivo permanente ex art. 2945, comma 2, c.c. - Esclusione - Effetto interruttivo istantaneo - Sussistenza.
In tema di risarcimento del danno alla salute causato da emotrasfusione con sangue infetto, la presentazione della domanda di indennizzo in sede amministrativa ex l. n. 210 del 1992 produce un effetto interruttivo della prescrizione di natura istantanea e non già permanente, presupponendo quest'ultimo, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., la pendenza di un procedimento giurisdizionale.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9100 del 31/03/2023 (Rv. 667233 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2934, Cod_Civ_art_2947, Cod_Civ_art_2945, Cod_Civ_art_2043
Corte
Cassazione
9100
2023