Prescrizione civile – decorrenza Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16631 del 12/06/2023 (Rv. 668120 - 01)
Risarcimento del danno per responsabilità professionale - Prescrizione - Decorrenza - Percezione esterna dell'esistenza del danno risarcibile - Necessità - Criteri - Diligenza esigibile dal danneggiato - Fattispecie in tema di attività notarile.
In tema di azione risarcitoria per responsabilità professionale, ai fini dell'individuazione del momento iniziale di decorrenza del termine prescrizionale, si deve avere riguardo all'esistenza di un danno risarcibile ed al suo manifestarsi all'esterno come percepibile dal danneggiato alla stregua della diligenza da quest'ultimo esigibile ai sensi dell'art. 1176 c.c., secondo standards obiettivi e in relazione alla specifica attività del professionista, in base ad un accertamento di fatto rimesso al giudice del merito. (Nella specie, relativa a responsabilità di un notaio per aver rogato una compravendita trascurando l'inidoneità della procura adoperata dal venditore a superare i vizi derivanti da un conflitto di interessi, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto il termine di prescrizione decorrente dal momento in cui alla parte contrattuale che si riteneva danneggiata era stato notificato atto di citazione finalizzato all'annullamento del menzionato contratto traslativo).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16631 del 12/06/2023 (Rv. 668120 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2935, Cod_Civ_art_2947, Cod_Civ_art_1176