Prescrizione civile - termine Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 17924 del 22/06/2023 (Rv. 668329 - 01)
Prescrizioni presuntive - decorrenza - avvocati, procuratori e patrocinatori legali - Prescrizione estintiva del credito di un avvocato - "Dies a quo" - Dall'ultima prestazione compiuta - Affari non terminati - Morte del cliente successiva alla sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio - Decorrenza del "dies a quo" dall'ultima prestazione compiuta e non dalla morte successiva del cliente - Fondamento.
Ai fini della decorrenza del termine della prescrizione estintiva ordinaria per i crediti vantati da un avvocato, il "dies a quo" per i crediti relativi agli affari non terminati va individuato, ai sensi dell'art. 2957, comma 2, c.c., al momento dell'ultima prestazione svolta dal professionista, anche qualora, dopo la sospensione per pregiudizialità, ai sensi dell'art 295 c.p.c., del giudizio in cui il difensore esercita il suo ministero, intervenga la morte del cliente.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 17924 del 22/06/2023 (Rv. 668329 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2956, Cod_Civ_art_2957, Cod_Civ_art_1703, Cod_Civ_art_1722