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Decorrenza - contratti di borsa - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 32226 del 12/12/2024 (Rv. 673234-01)

Intermediazione finanziaria - Inadempimento agli obblighi informativi dell'intermediario - Prescrizione dell'azione risarcitoria - Decorrenza - Dalla verificazione del pregiudizio - Fattispecie.

In tema di intermediazione finanziaria, il termine di prescrizione decennale per l'esercizio, da parte del cliente, dell'azione di risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento dell'intermediario agli obblighi informativi su di lui gravanti in occasione di operazioni di investimento o disinvestimento, compiute in esecuzione del contratto quadro tra gli stessi stipulato, inizia a decorrere solo quando si manifesta in concreto per il cliente il pregiudizio patrimoniale, ossia la conseguenza dannosa da lui oggettivamente percepibile, secondo il metro dell'ordinaria diligenza, e rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta, essendo questo il momento in cui il diritto al risarcimento può essere fatto valere rispetto a un danno effettivamente determinatosi. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso che pretendeva di far decorrere il termine prescrizionale non dalla data del default del Gruppo Lehman Brothers, bensì da quella di esecuzione degli ordini, confondendo il momento dell'inadempimento della banca agli obblighi informativi e quello in cui si era determinato il danno nel patrimonio del cliente).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 32226 del 12/12/2024 (Rv. 673234-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2934, Cod_Civ_art_2935, Cod_Civ_art_2946