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Decorrenza - contratti di borsa - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 32226 del 12/12/2024 (Rv. 673234-02)

Intermediazione finanziaria - Inadempimento agli obblighi informativi dell'intermediario - Percepibilità del danno subito da parte del cliente - Individuazione - Criteri.

In tema di intermediazione finanziaria, il momento in cui per il cliente diviene o è divenuto realmente percepibile il danno da ascriversi all'intermediario inadempiente ai propri obblighi informativi, da cui inizia a decorrere il termine decennale di prescrizione per l'esercizio dell'azione risarcitoria, dipende dalle circostanze del singolo caso concreto e la relativa indagine deve tener conto che i peculiari beni oggetto della controversia (titoli azionari o obbligazionari, derivati e simili) non sono assimilabili ad altri beni mobili e che il danno risarcibile ex art. 1223 c.c. non può essere provocato dal normale andamento del valore o del prezzo del titolo sul mercato secondario, poiché la sua fluttuazione è ontologicamente connaturata alla natura mutevole della valorizzazione degli investimenti finanziari, essendo, invece, necessario un quid pluris, anche un evento anomalo, che al contempo disveli il rischio taciuto dall'intermediario e concretizzi la lesione patrimoniale.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 32226 del 12/12/2024 (Rv. 673234-02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2934, Cod_Civ_art_2935, Cod_Civ_art_2946