procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - accoglimento - parziale – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6514 del 19/03/2007
Eccezione di pagamento formulata dall'opponente - Accertamento della fondatezza anche parziale al momento della decisione da parte del giudice dell'opposizione - Revoca del decreto - Necessità - Pagamento dei residui importi del credito - Sostituzione della sentenza di condanna all'originario decreto - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6514 del 19/03/2007
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non già a quello dell'emissione del provvedimento opposto. Pertanto, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione di pagamento formulata dall'opponente con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare totalmente il decreto opposto, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione del decreto, sostituendosi all'originario decreto ingiuntivo la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva negato rilevanza ai pagamenti in acconto effettuati dall'opponente successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo, affermando che degli stessi avrebbe potuto tenersi conto in sede di esecuzione).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6514 del 19/03/2007