Esecuzione - Titolo esecutivo - Nuova notificazione del decreto ingiuntivo - Necessità - Insussistenza - Menzione nel precetto, del provvedimento di esecutorietà e dell'avvenuta apposizione della formula esecutiva - Sufficienza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 839 del 16/01/2007
Il creditore che promuove l'esecuzione forzata avvalendosi di un decreto ingiuntivo può limitarsi alla sola menzione, nell'atto di precetto, del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del decreto e dell'avvenuta apposizione della formula esecutiva, poichè tale menzione sostituisce la formalità della nuova notificazione ed integra la precedente notificazione del titolo, se questo, al momento della sua notificazione ai sensi dell'art. 643 cod. proc. civ., non aveva ancora carattere di titolo esecutivo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 839 del 16/01/2007