Tardiva costituzione dell'opponente - Equiparazione alla mancata costituzione - Effetti - Improseguibilità dell'opposizione - Costituzione del creditore opposto nel termine assegnatogli - Irrilevanza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16117 del 14/07/2006
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione dell'opponente va equiparata alla sua mancata costituzione, con la conseguenza della improseguibilità della opposizione per effetto del semplice decorso del termine, a nulla rilevando che il creditore opposto si sia poi costituito nel termine assegnatogli, atteso che, una volta verificatasi, detta improseguibilità non può essere eliminata con lo svolgimento di un'attività che interviene oltre il termine previsto.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16117 del 14/07/2006