Mancata costituzione dell'opponente nei termini - Effetti - Improcedibilità dell'opposizione - Conseguenze - Applicabilità degli artt. 171 e 307 cod. proc. civ. - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 15727 del 11/07/2006
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, atteso che la mancata costituzione dell'opponente nel termine di cui all'art. 166 cod. proc. civ. comporta la improcedibilità dell'opposizione ai sensi della norma speciale di cui all'art. 647, primo comma, dello stesso codice, l'opponente non costituito non può utilmente riassumere il giudizio ai sensi della regola generale di cui agli artt. 171 e 307 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 15727 del 11/07/2006