procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13252 del 06/06/2006
Opposizione intempestiva seguita da tempestiva costituzione ovvero opposizione tempestiva ma seguita da costituzione tardiva dell'opponente - Richiesta del creditore ai sensi dell'art. 647 cod. proc. civ. - Inammissibilità - Fondamento - Necessità della definizione del giudizio con sentenza - Efficacia del decreto - Identità con quella del decreto non opposto od opposto ma senza costituzione dell'opponente - Giudicato interno. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13252 del 06/06/2006
Allorquando venga proposta l'opposizione a decreto ingiuntivo intempestivamente e sia seguita da costituzione tempestiva oppure venga proposta tempestivamente, ma sia seguita da una costituzione tardiva dell'opponente, non sussiste la possibilità della formulazione da parte del creditore della richiesta ai sensi dell'art. 647 cod. proc. civ., che si deve intendere limitata o alla mancanza di opposizione o alla mancanza di costituzione dopo l'opposizione. Nelle suddette ipotesi, l'efficacia del decreto è la stessa dei casi di mancanza dell'opposizione o di mancata costituzione, ma, essendosi comunque incardinato il processo in contraddittorio, la definizione del giudizio deve avvenire con la sentenza (ferma la possibilità della concessione della provvisoria esecutività al decreto ai sensi dell'art. 648 cod. proc. civ.), in quanto l'opposizione dev'essere dichiarata rispettivamente inammissibile o improcedibile d'ufficio nel presupposto che sul decreto ingiuntivo si è formato un giudicato interno, configurandosi il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo come ulteriore sviluppo della fase monitoria .
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13252 del 06/06/2006