Notifica dopo il decorso del termine - Conseguenze - Inefficacia del decreto - Opposizione - Estensione della cognizione del giudice alla fondatezza della pretesa creditoria - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8955 del 18/04/2006
La notificazione del decreto ingiuntivo dopo il decorso del termine di quaranta giorni dalla pronuncia comporta l'inefficacia del provvedimento, ma non incide sulla qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale, con la conseguenza che , ove su detta domanda, a seguito dell'opposizione dell'intimato che eccepisca l'inefficacia, si costituisca il rapporto processuale il giudice adito ha il potere-dovere, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione, ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8955 del 18/04/2006